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NOVITA' IN MATERIA DI GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID






Sono state introdotte e/o aggiornate importanti regolamentazioni per quanto riguarda il range di certificazioni verdi, dette anche Green Pass Rafforzato, Green Pass Base e Green Pass Booster.


In particolare:


Il Green pass rafforzato, detto anche Super Green Pass spetta a chi:

- ha effettuato la prima dose di vaccino da almeno 12 giorni

- ha effettuato un ciclo di vaccinazione completa (prima vaccinazione e richiamo)

- è guarito dalla malattia indotta dal Covid-19 da non più di sei mesi

E' importante ricordare che dal 1 febbraio 2022 la validità del Green Pass rafforzato sarà ridotta a sei mesi.

Dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente prorogato al 31/03/2022), viene esteso l’obbligo del green pass rafforzato a diverse attività, all’aperto o al chiuso: palestre, cinema, servizi di ristorazione e bar compresa la consumazione al bancone e all’aperto, alberghi e strutture ricettive, cerimonie civili o religiose e conseguenti feste, sagre, fiere, centri congressi, impianti di risalita con finalità turistica – commerciale, piscine, sport di squadra, centri benessere all’aperto, centri culturali e sociali e ricreativi all’aperto, sale Bingo o sale scommesse.

È divenuto obbligatorio anche per l’accesso ai mezzi pubblici locali e regionali.

L’ordinanza del Ministro della Salute del 09/01/2022 ha derogato l’uso del green pass rafforzato fino al 10 febbraio 2022 nella laguna di Venezia e per i trasporti pubblici scolastici o dedicati agli studenti.

E' obbligatorio per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni, cittadini italiani o stranieri, residenti in Italia. Sono esentati solo coloro che sono in condizioni cliniche accertate nelle quali la vaccinazione potrebbe concorrere a pericolo per la salute. L'obbligo è inclusivo per lavoratori pubblici o privati che abbiano compiuto 50 dal 15/02/2022.


Il Green pass base si ottiene con un tampone molecolare negativo (72 ore di validità) o con un tampone antigenico (48 ore di validità). L’obbligo di presentazione del green pass base è esteso dal 20/01/2022 agli esercizi che offrono servizi alla persona, oltre che a uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fino al 31/03/2022.

Nessun obbligo Green Pass base però per l’accesso alle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (es. supermercati, farmacie).


Il Green pass booster: si ottiene dopo la somministrazione della dose di richiamo (terza), successiva al completamento del ciclo vaccinale primario - oppure (per chi non avesse effettuato il richiamo) tramite il green pass da ciclo vaccinale primario completato da certificato di guarigione, presentando contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2. Devono possedere il green pass booster coloro che fino al 31 marzo 2022 devono accedere come visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.


La verifica del green pass può essere effettuata utiizzando l’app VerificaC19. Prima di scansionare il QR code, è necessario selezionare sul dispositivo la tipologia di verifica: rafforzato, base oppure booster.


Le sanzioni sono così previste:


  1. 100 euro per coloro che non si sottopongono alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché di età uguale o superiore ai 50 anni). La sanzione viene irrogata anche a coloro che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi previsti dal Decreto Riaperture, ovvero sei mesi.

  2. sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino che non rispetta tale obbligo è un lavoratore. Nelle imprese, infatti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi. Tale sostituzione è rinnovabile fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

  3. sanzione da 600 a 1500 euro oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza Green Pass Rafforzato (Super Green Pass che si ottiene dunque, da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. Il Consiglio dei Ministri raccomanda la pubblica amministrazione e le imprese private, ove possibile, il massimo utilizzo dello Smart Working.

Per quanto riguarda altre disposizioni:

  • Fino al 31/01/2022 è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto, anche in zona bianca.

  • Nei luoghi come cinema, teatri, locali di musica dal vivo e per eventi sportivi, sia al chiuso che all'aperto, mezzi di trasporto (treni, aerei, traghetti, bus, tram e metro e tutto il trasporto pubblico locale) è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2, fino alla fine del periodo di emergenza.

  • se il soggetto è positivo e vaccinato con ulteriore dose o se ha completato il ciclo vaccinale primario negli ultimi 4 mesi (120 giorni): dovrà rimanere a casa in isolamento per 7 giorni dalla data di effettuazione del tampone. Dovrà inoltre informare il Medico Generale/Pediatra (MMG/PLS) della positività e aggiornarlo in caso di comparsa/variazione di sintomi. Al termine dei 7 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi. Il MMG/PLS potrà effettuare direttamente un tampone di controllo o richiederlo presso i punti tampone. Tale tampone potrà essere effettuato anche in farmacia portando la disposizione di isolamento. Se negativo il periodo di isolamento sarà terminato. Se positivo si potrà ripetere un tampone dopo 1 settimana, se anche questo sarà positivo il periodo di isolamento avrà termine dopo almeno 21 giorni dall’esecuzione del primo tampone, di cui almeno 7 giorni senza sintomi. Nel caso venga sospettato o accertata la presenza di particolari varianti, si dovrà attendere la negativizzazione del tampone molecolare. In tutti gli altri casi: Il soggetto deve rimanere a casa in isolamento per almeno 10 giorni dalla data di effettuazione del tampone. Informa il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta (MMG/PLS) della positività e lo aggiorna in caso di comparsa/variazione dei sintomi. Al termine dei 10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi (esclusi anosmia, disgeusia che a volte persistono nel tempo), il MMG/PLS potrà effettuare direttamente un tampone di controllo o richiederlo presso i punti tampone (potrà essere effettuato anche presso le farmacie).Se negativo, il periodo di isolamento sarà terminato. Se positivo, si dovrà ripetere un tampone dopo una settimana. Se anche questo tampone sarà positivo, il periodo di isolamento avrà termine dopo almeno 21 giorni dall’esecuzione del tampone, di cui almeno 7 senza sintomi. Nel caso in cui venga sospettata o accertata la presenza di particolari varianti, per poter terminare l’isolamento si dovrà comunque attendere la negativizzazione del tampone molecolare.

  • La durata di quarantena dipende dallo stato vaccinale: NON SOGGETTA a quarantena, ma ad autosorveglianza: 1) Chi ha completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno 2) Chi è guarito dal COVID-19 da 120 giorni o meno 3) Chi ha ricevuto la dose di richiamo del vaccino (terza dose). È obbligatorio indossare, per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la mascherina FFP2. Persona SOGGETTA a quarantena: Chi, vaccinato con ciclo vaccinale primario completato da oltre 4 mesi (120 giorni) con green pass in corso di validità, è asintomatico: Obbligo di quarantena per cinque giorni, informando il proprio medico in caso di sintomi. Al termine dei 5 giorni ed in assenza di sintomi, è necessario un tampone con esito negativo, da effettuarsi gratuitamente presso le farmacie, presentando la disposizione di quarantena rilasciata da ATS.

  • Persona soggetta a quarantena: - Chi non è vaccinato - Chi non ha completato il ciclo vaccinale primario - Chi ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni Quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, informando il proprio medico e aggiornandolo in caso di sintomi. Al termine dei 10 giorni ed in assenza di sintomi per terminare la quarantena è necessario un tampone con esito negativo. Per gli operatori sanitari: effettuare un tampone ogni giorno fino al 5° giorno dell’ultimo contatto con un soggetto positivo.

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